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Inosservanza dell’obbligo imposto al convenuto nell’ambito del controllo giudiziario non guidare determinati veicoli – crimine o no?

25 Novembre 2019

 Il 29.10.2019 l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha pronunciato una decisione per la dissociazione di una questione di diritto in materia penale, con la quale risponde alla notifica fatta dalla Corte d’Appello di Suceava – Sezione penale, che ha chiesto una risposta alla domanda “Se l’obbligo del convenuto di non guidare determinati veicoli, imposto dall’organo giudiziario durante la misura preventiva del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 215 paragrafo (2) lit. i) del codice di procedura penale costituisce una sospensione dell’esercizio del diritto di condurre e soddisfa le condizioni tipiche del reato previsto dall’art. 335 comma (2) del codice penale ”.

Pertanto, la Corte Suprema ha stabilito che l’obbligo del convenuto di non guidare determinati veicoli durante la misura preventiva del controllo giudiziario non costituisce una sospensione dell’esercizio del diritto alla guida e, a tale riguardo, non soddisfa le condizioni tipiche dell’infrazione di cui all’art. 335 comma (2) del codice penale (guida di un veicolo senza patente di guida).

Conclusione della decisione n. 18 / 29.10.2019 è che la sanzione per inadempienza in malafede dell’obbligo previsto dal controllo giudiziario è quella prevista dal par. (7) nell’art. 215 del codice di procedura penale, vale a dire la possibilità per l’organo giudiziario di sostituire la misura preventiva del controllo giudiziario con quella dell’arresto a domicilio o dell’arresto preventivo.